Nel caso di specie l'assistita subiva un pignoramento immobiliare sulla propria abitazione in virtù di un debito pari a circa € 200.000,00, maturato in virtù di un contratto di mutuo fondiario precedentemente stipulato.

Dopo un'attenta analisi emergeva che detto mutuo presentava anomalie contrattuali e, segnatamente, la cd. indeterminatezza delle condizioni (ovverosia la formulazione di condizioni negoziali che non precisavano in maniera univoca il reale costo del credito richiesto e conferito). Si proponeva quindi ricorso in opposizione all'esecuzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 615 e 624 c.p.c. contestando la illiceità degli interessi richiesti e domandando la sospensione del pignoramento, per la parte di credito non dovuto ed eccedente il mero capitale.

Il Tribunale di Bolzano, con ordinanza del 20.09.2018, accogliendo integralmente le doglianze sollevate da RG & PARTNERS, Stornava circa € 130.000, dall'esposizione complessiva dell'assistita e disponeva che il pignoramento fosse sospeso per tutta la parte eccedente il mero capitale non contestato.

In ragione di tale provvedimento, avendo ridotto il debito di circa l'80%, l'assistita riusciva a saldare l'esposizione debitoria con l'istituto di credito ed il pignoramento veniva definitivamente cancellato.