Con il provvedimento del 12.03.2019 il Tribunale di Brescia, in accoglimento integrale del ricorso presentato da RG & PARTNERS, omologa il piano da Sovraindebitamento ai sensi della legge n. 3/12 e, per l’effetto, sospende il pignoramento in corso sui beni dell’assistito e storna importi per circa € 330.000,00 dall’esposizione debitoria complessiva.

Il provvedimento è di particolare pregio in quanto, all’interno del piano, è stato espressamente previsto che l’azienda di famiglia, in quanto unico mezzo di sostentamento del debitore, non potrà essere assoggettata a liquidazione in favore dei creditori.

Nel caso di specie l'assistita subiva un pignoramento immobiliare sulla propria abitazione in virtù di un debito pari a circa € 200.000,00, maturato in virtù di un contratto di mutuo fondiario precedentemente stipulato.

Dopo un'attenta analisi emergeva che detto mutuo presentava anomalie contrattuali e, segnatamente, la cd. indeterminatezza delle condizioni (ovverosia la formulazione di condizioni negoziali che non precisavano in maniera univoca il reale costo del credito richiesto e conferito). Si proponeva quindi ricorso in opposizione all'esecuzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 615 e 624 c.p.c. contestando la illiceità degli interessi richiesti e domandando la sospensione del pignoramento, per la parte di credito non dovuto ed eccedente il mero capitale.

Il Tribunale di Bolzano, con ordinanza del 20.09.2018, accogliendo integralmente le doglianze sollevate da RG & PARTNERS, Stornava circa € 130.000, dall'esposizione complessiva dell'assistita e disponeva che il pignoramento fosse sospeso per tutta la parte eccedente il mero capitale non contestato.

In ragione di tale provvedimento, avendo ridotto il debito di circa l'80%, l'assistita riusciva a saldare l'esposizione debitoria con l'istituto di credito ed il pignoramento veniva definitivamente cancellato. 

Reca ancora la firma degli Avvocati Danilo Griffo e Biagio Riccio (dello Studio Legale ass.to Riccio-Griffo & Partners) lo straordinario risultato ottenuto – questa volta – presso il Tribunale di Piacenza, consistente nella ESTINZIONE in via definitiva del pignoramento immobiliare promosso ai danni dell’ennesimo mutuatario vessato da tassi bancari usurari.

Nel caso di specie, il sig. T., colpito dall’azione espropriativa promossa dalla Banca sulla di lui abitazione, si rivolgeva per la redazione delle opportune perizie econometriche (dalle quali emergeva l’applicazione di tassi ultra legali da parte dell’Istituto di Credito) e poi allo Studio legale Riccio-Griffo & Partners, per l’avviamento delle conseguenti contromisure giudiziarie.

Il processo si è sviluppato in 2 tronconi, penale e civile, e nelle sue trame è stato portato all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria come, i contratti di mutuo posti alla base del pignoramento, fossero tacciati da una forma di usurarietà originaria, sebbene occulta.

Difatti prevedendo questi ultimi che, in caso di ritardato pagamento, l’interesse di mora sarebbe stato calcolato sulla rata (già comprensiva degli interessi corrispettivi nonché di molteplici altre voci di costo/remunerazione) e non invece sulla sola quota capitale della stessa, determinavano di fatto una sommatoria contrattualizzata dei tassi in grado di far lievitare il TEG (Tasso Effettivo Globale) ben oltre la soglia massima prevista dalla legge 108/96.

Alla luce di tanto, ritenendo “fondate le argomentazioni esposte nel seno dell’opposizione” e ravvedendo dunque sia il “fumus boni iuris” che il “periculum in mora”, sospendeva l’ esecuzione ed assegnava termine di gg. 60 per l’incardinamento del giudizio di merito.

Preso atto che la banca, trascorso invano detto termine, aveva di fatto rinunziato a promuovere detto giudizio di merito nei confronti del mutuatario, lo Studio Legale Riccio-Griffo depositava apposita Istanza di Estinzione del processo esecutivo, che veniva prontamente e totalmente accolta dal Tribunale di Piacenza, il quale, con provvedimento del 26.12.2016: “DICHIARA ESTINTO IL PROCEDIMENTO ed ORDINA LA CANCELLAZIONE DEL PIGNORAMENTO”.

Tale clamoroso esito assume vie più importanza se si pensa che, nella procedura esecutiva promossa dalla banca opposta, intervenivano numerosi altri creditori (fra i quali, non da ultimo, Equitalia): tutti falcidiati dal provvedimento in parola.

In questo senso il Tribunale di Piacenza ha quindi avuto modo di confermare le innovative tesi sostenute, oramai da tempo, dagli Avvocati dello Studio RG & Partners, secondo cui: gli eventi che coinvolgono il titolo del creditore procedente debbano necessariamente travolgere anche le sorti di tutti gli altri creditori intervenuti; non potendosi addurre che il pignoramento meriti di proseguire nell’interesse di questi ultimi, laddove non specificamente e fondatamente contestati.

Il commentato provvedimento, dunque, non ha solo il merito di aver restituito l’abitazione al suo legittimo proprietario, sottraendola agli artigli di una moltitudine di creditori (come si è visto per la buona parte vantanti pretese tutt’altro che incontestabili); ma ha altresì il pregio di aver aperto un altro importante varco nella tutela del contraente debole, dando copro al principio secondo cui: se l’azione del creditore procedente è ‘malata’, il pignoramento va fermato a prescindere dalla presenza o meno di altri creditori intervenuti ed anche se a questi non sia stata mossa alcuna contestazione circa i loro diritti.

 

ESTINZIONE-PIGNORAMENTO-IMM.-269.2012