Con il provvedimento in commento il TAR Lazio, a seguito del ricorso presentato da RG&Partners – nella persona degli avv.ti: Biagio Riccio e Danilo Griffo – sospende la provvisoria esecutività della sanzione comminata ai danni dell’impresa assistita dallo Studio, per il valore di circa 162.000 Euro.
Tale sanzione veniva originariamente applicata sulla base dell’asserita sussistenza di un ‘cartello’ restrittivo della concorrenza che avrebbe interessato una copiosa cordata di imprese.
In sede cautelare si è eccepito come il criterio di quantificazione della multa mostrasse segni di incongruità, essendo sproporzionato rispetto alle dimensioni dell’azienda assistita ed alla sua partecipazione alle relazioni ritenute, dall’Autorità, lesive della concorrenza.
Un vizio del potere amministrativo, dunque, palesatosi già nella sfera della cd. discrezionalità tecnica (scelta del criterio di quantificazione della sanzione), prima ancora che nell’alveo della cd. discrezionalità amministrativa (momento in cui la P.A. decide se applicare o meno la condanna).
Il pericolo dell’applicazione di una multa sproporzionata, è stato scritto e sostenuto nella difesa cautelare di RG&Partners, è infatti quello che lo stesso intervento dell’AGCM possa divenire lesivo della concorrenza, contraddicendo perciò i fini per i quali sorge tale Autorità.
Difatti, l’azienda incisa da una ingiusta e non sopportabile censura pecuniaria, facilmente potrebbe non resistere sul mercato, con il rischio di scomparire dallo stesso e compromettere così la concorrenza per motivi, però, alieni al mercato stesso.
Tali argomentazioni sono state ritenute fondate dal Collegio, il quale, come si evince dal tenore dell’ordinanza in parola, rinviando al successivo merito ogni questione relativa al possibile annullamento integrale della sanzione, ha inteso cautelarmente sospendere la stessa nella misura di circa 162.000 Euro.
Tale esito ha dunque permesso all’impresa assistita di restare sul mercato, non dovendo soggiacere al peso di un esborso pecuniario tale da indurla alla liquidazione o peggio al fallimento.