Letti gli atti
Rilevato che il presente procedimento è stato sospeso a seguito di opposizione in data 13.08.2016;
che il provvedimento fissava il termine di giorni 60 per l’introduzione del giudizio di merito;
che a seguito di verifiche sui registri di cancelleria detto giudizio non risulta, ad oggi, essere stato iscritto a ruolo;
che conseguentemente ricorre l’ipotesi di cui all’art. 630 c.p.c., determinandosi l’improcedibilità dell’azione esecutiva per difetto sopravvenuto di una delle condizioni dell’azione (interesse ad agire) attesa l’inerzia anche del creditore procedente;
P.Q.M.
dichiara estinto il processo esecutivo e per l’effetto
Manda al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere, con esonero da ogni responsabilità, alla cancellazione del pignoramento trascritto in data 11.10.2012 al n. RG 11804 e RP 8940
Manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Piacenza, 26 dicembre 2016